STATUTO ASSOCIAZIONE RURART.IT
ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione CULTURALE denominata: RurART.it, con sede in via Levada nr 18, Badoere di Morgano (Treviso).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di carattere culturale ed ha la finalità di diffondere mediante incontri, gruppi di discussione, iniziative pratiche di recupero edilizio, di rigenerazione urbana od anche di carattere artistico, le conoscenze raggiunte nel campo dell’architettura e favorirne lo scambio tra operatori del settore, studenti e cittadini interessati. Gli obiettivi che si propone sono in particolare:
promuovere e realizzare attività formative e pratiche nel campo dell’architettura (in particolare cantieri didattici), del design e dell’arte rivolte agli studenti, artigiani e privati interessati anche non associati, con il coinvolgimento di professionisti, artigiani ed artisti, associati e non associati, ai quali potrà essere riconosciuta l’opera prestata;
promuovere ed organizzare incontri e convegni nazionali ed internazionali;
realizzare esposizioni e mostre di carattere artistico, estese anche alle arti della fotografia, del design, della musica e della letteratura, mediante il coinvolgimento di altri gruppi di persone ed associazioni;
erogare piccoli premi per il riconoscimento di attività svolte da persone, operatori o gruppi attinenti ai principi promossi da RurArt.it;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione a quanti trovano, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’architettura e dell’arte, motivazione e crescita culturale;
effettuare pubblicazioni editoriali;
accedere a finanziamenti sia privati che pubblici, nazionali ed esteri;
proporre e vendere ai propri soci materiale didattico, artistico, e culturale;
proporre e vendere in modo non prevalente a terzi proprie pubblicazioni.
ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci,
Consiglio Direttivo,
Presidente,
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso inviato a ciascun associato tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, fax o in forma scritta attraverso mezzo postale, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Le convocazioni dell’assemblea vengono pubblicate anche sul sito dell’associazione e su bacheca della sede dell’associazione.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di 1 delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario. I verbali saranno pubblicati sul sito dell’associazione e mantenuti in originale presso la sede. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo composto da soli tre membri è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per nr. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per nr. 2 (due) mandati.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.