STATUTO ASSOCIAZIONE RURART.IT APS
ART. 1 – Denominazione, sede e durata
- L’associazione RurART.it costituita in data 04/06/2015, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l’Ente senza scopo di lucro denominato: “RurART.it” che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
- La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Associazione di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l’acronimo “APS” e diventerà “RurART.it APS”.
L’acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. - L’associazione ha sede legale in via Levada nr 18 a Badoere di Morgano (Treviso) e sede operativa in via Sant’Antonio nr 2 a Silvelle di Trebaseleghe (Padova) e la durata della stessa è a tempo indeterminato.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza dell’organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell’Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.
ART. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto. L’assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e Scopo
L’APS, attraverso l’attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
. di diffondere e promuovere le conoscenze raggiunte nel campo dell’architettura, dell’edilizia sostenibile, del recupero, della rigenerazione urbana e favorire lo scambio tra operatori interessati, studenti e cittadini;
. di creare dei contesti che favoriscano la contaminazione tra diverse discipline: architettura, economia circolare ed arte;
. di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione a quanti trovano, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’architettura e dell’arte, motivazione e crescita culturale.
ART. 6 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
- Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell’intento di agire a favore della collettività l’ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, lett. d, secondo periodo, D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, lett. f, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale (art. 5, lett. k, D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l, D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lett. U, D. Lgs. 117/2017).
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- promuovere e realizzare attività formative e pratiche nel campo dell’architettura (in particolare cantieri didattici), del design e dell’arte rivolte a studenti, artigiani e privati interessati anche non associati, con il coinvolgimento di professionisti, artigiani ed artisti, associati e non associati, ai quali verrà riconosciuta l’opera prestata;
- promuovere ed organizzare incontri e convegni nazionali ed internazionali;
- organizzare visite culturali per i propri associati a fiere e siti di interesse relativi all’architettura, alla rigenerazione ed alle innovazioni nel campo delle costruzioni e dei materiali;
- realizzare esposizioni e mostre di carattere artistico, estese anche alle arti della fotografia, del design, della musica e della letteratura, mediante il coinvolgimento di altri gruppi di persone ed associazioni;
- erogare piccoli premi per il riconoscimento di attività svolte da persone, operatori o gruppi attinenti ai principi promossi dall’associazione;
- effettuare pubblicazioni editoriali;
- realizzare eventuali progetti di solidarietà a favore della comunità, di altre associazioni o di soggetti che possono trovarsi in contesto di particolare difficoltà o emergenza.
2. Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.
3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
4. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 7 – Ammissione
- Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all’articolo 6.
- Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev’essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.
- L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Ci sono 3 categorie di soci, tutti con eguali diritti e doveri:
. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
. benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 8 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun associato ha il diritto di:
- partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo amministrativo.
ART. 9 – Volontario e attività di volontariato
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 10 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 11 – Gli organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
E’ vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 12 – L’assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, fax, o su richiesta dell’associato in forma scritta attraverso mezzo postale, o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell’apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell’associazione.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’associazione.
ART.13 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione che l’organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l’eventuale trasformazione, fusione e scissione dell’associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
L’organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
L’organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, per garantire la funzionalità dell’ente, il voto del Presidente vale doppio. In seno all’ organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.
In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell’organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell’organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
Di ogni seduta dell’organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali dell’organo di amministrazione.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere;
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- eventualmente documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all’associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- delibera l’ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17 Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Presidente coordina i lavori dell’organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo organo di amministrazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 19 – Organo di Revisione legale dei conti
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l’assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o attribuire la relativa funzione all’organo di controllo di cui all’articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.
Art. 20 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all’organo di amministrazione:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.
I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, salvo diversa ubicazione, entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all’organo competente alla tenuta del libro stesso.
ART. 21 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22 – I beni
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
ART. 25 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26 – Convenzioni
Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 27 – Personale retribuito
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l’organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 28 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29 – Responsabilità della associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 30 – Assicurazione dell’associazione
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 31 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.
ART. 33 – Norma transitoria
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.